Rischio sismico e piani di emergenza.

Un piano di emergenza è l’insieme delle procedure operative di intervento per fronteggiare una qualsiasi calamità attesa in un determinato luogo o ambiente.

Tra gli obblighi di datore di lavoro e dirigenti contenuti nell’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 si ricordano quelli di:

  1. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure… di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio… e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  2. h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  3. m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
  4. t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43.

L’articolo 18 è ben noto, ma concentriamoci su alcuni punti:

  • evacuazione dei luoghi di lavoro: siamo certi che nel caso del terremoto sia sempre efficiente attivare l’evacuazione alle prime scosse? Come dovrà essere svolta l’evacuazione? Si tenga presente che il terremoto, a differenza di altre emergenze che possono avere carattere “locale” come l’incendio, coinvolge vaste aree di territorio, per cui ragionevolmente tutte la sedi aziendale poste in un determinato luogo. Il piano di emergenza dovr. essere in grado di gestire l’evacuazione di tutto il personale, che presumibile resterà fuori dall’edificio per un periodo di tempo pi. o meno lungo e senza poter rientrare;
  • zona pericolosa: i luoghi sicuri dove i lavoratori dovranno confluire e attendere il termine dell’emergenza possono non essere gli stessi di altre emergenze, per esempio l’incendio. Questo perché porzioni di edificio (cornicioni, porzioni di intonaco, coppi, ecc.) potrebbero distaccarsi e rovinare al suolo. È pertanto necessario identificare aree sufficientemente libere da ostacoli e da elementi in elevazione e tali da garantire lo stazionamento in luogo sicuro;
  • astenersi dal riprendere le attività: questa parte si rivela essere, in molti piani di emergenza, quella meno gestita e, pertanto, sarà approfondita successivamente. Anticipiamo comunque che la ripre a delle attività dovrà avvenire solo una volta che sia garantita la sicurezza dei luoghi, e non su iniziativa di alcuni lavoratori o dei preposti, senza nessun tipo di indicazione tecnica o procedurale. Anche quando la verifica prevista dovesse protrarsi nessuna esigenza di produttività

potrà consentire il rientro dei lavoratori senza un’autorizzazione supportata da evidenze anche di natura tecnica.

Il personale dovrà quindi essere in grado di gestire tutte le emergenze e le possibili situazioni di salvataggio, dovrà sapere quando evacuare e secondo che modalità; inoltre, non sarà consentito il rientro del personale se non garantendone la completa sicurezza.

In riferimento al citato art. 43 del decreto, il testo contiene, tra gli altri, questi obblighi in capo al datore di lavoro:

  1. c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  2. d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  3. e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

In aggiunta a quanto già detto, si ricorda l’obbligo di informazione e di condivisione delle istruzioni, motivo per cui diventerà opportuno introdurre tra le attività programmate anche le prove di evacuazione per lo scenario sismico. Quanto riportato nella lettera e) si rivela di particolare interesse per la previsione di fasi lavorative dove il lavoratore si trovi da solo o isolato dal centro di coordinamento delle emergenze proprio a causa di un evento sismico. Anche se in attesa di istruzioni ciascun lavoratore deve sapere come agire, per salvaguardare la propria incolumità e quella di altri. Tutti devono sapere cosa fare.

Volendo quindi riepilogare il comportamento da tenere dopo un terremoto si può utilizzare lo schema in figura:

  1. evento sismico: il personale si ripara all’interno della struttura in luoghi o modalità previste dal piano di emergenza fino al termine della scossa;
  2. evacuazione del personale all’esterno e in luogo sicuro;
  3. la squadra di emergenza esegue una valutazione preliminare dei danni, dall’esterno; se all’esterno non sono riportati danni si introduce nell’edificio e rileva eventuali problematiche o danni strutturali e/o non strutturali;
  4. se i danni rilevati sono significativi o la magnitudo del sisma è stata elevata si attendono valutazioni approfondite prima di rientrare (eseguite da tecnici abilitati, Vigili del Fuoco o altra autorità);